È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.301 del 20 dicembre 2021, la Legge 17 dicembre 2021 n 215 di conversione del c.d. "Decreto Fisco-Lavoro" ( DL 21 ottobre 2021 n. 146 ), recante “ misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili “. Le disposizioni in essa contenute entrano in vigore dal 21 dicembre 2021. [ TESTO COORDINATO ]
Di seguito le misure in materia di lavoro :
Differimento dei termini per il versamento di contributi previdenziali e premi assicurativi nel settore dello sport ( Art. 3-quater ) :
Inserito in sede di conversione l'articolo 3-quater prevede, in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, residenti nel territorio dello Stato, un differimento dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in scadenza nel corso del mese di dicembre 2021. I versamenti oggetto di differimento devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in nove rate mensili, a decorrere dal 31 marzo 2022.
Trattamenti di malattia per i lavoratori in quarantena e lavoratori fragili ( Art. 8 ) :
Trovano nuova copertura finanziaria, sino al 31 dicembre 2021, gli oneri INPS per le assenze riconducibili alla malattia per quarantena dei dipendenti del settore privato ( art. 26 , comma 1, DL 18/2020 cd. Decreto Cura Italia ) e quelle dei lavoratori fragili impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa in smart working ( art. 26, comma 2, DL 18/2020 cd. Decreto Cura Italia ).
I periodi di assenza dal servizio, equiparati alla degenza ospedaliera, non rientrano nel computo della durata massima del periodo di comporto.
Rimborso forfettario degli oneri assenze covid ( Art. 8, c. 7-bis ) :
Il comma 7-bis ridefinisce la possibilità per il datore di lavoro privato, con obbligo previdenziale presso l’ INPS, di vedersi rimborsati gli oneri sostenuti relativi ai propri dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS. La norma è stata pensata con specifico riguardo ai datori di lavoro che sostengono integralmente gli oneri relativi al trattamento di malattia ulteriormente aggravati dalla tutela dei lavoratori fragili e dall’ indennizzo della quarantena. Il rimborso forfettario è riconosciuto per ciascun anno solare nella misura di 600 euro una tantum per ogni singolo lavoratore, solo nei casi in cui non sia stato possibile svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. Il rimborso è erogato previa presentazione della domanda in via telematica da trasmettere all’ INPS. Il beneficio verrà riconosciuto dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori, nel rispetto del limite di spesa complessivo.
Congedo parentale straordinario covid-19 ( art. 9 ) :
Per il periodo dal 22 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 viene reintrodotta la possibilità, per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti alla Gestione Separata, di fruire alternativamente all’altro genitore del congedo parentale straordinario covid-19.
Il ricorso al congedo straordinario è consentito nel periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensioni dell’attività didattica o educativa in presenza ; alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio ; nonché alla durata della quarantena o alla chiusura dei centri assistenziali diurni.
Fino ai 14 anni di età del figlio, il congedo è indennizzato al 50 per cento della retribuzione con il riconoscimento ai fini previdenziali, della contribuzione figurativa. Il limite di età viene meno per il congedo richiesto da genitori con figli disabili mentre al ricorre delle medesime fattispecie, il congedo è riconosciuto senza la corresponsione della relativa indennità se il figlio convivente è di età compresa fra i quattordici e i sedici anni.
Trasformazione - Gli eventuali periodi di congedo parentale ordinario ex D.Lgs. 151/2001 fruiti a decorrere dall’ inizio dell’anno scolastico al 22 ottobre 2021 possono essere convertiti nel congedo straordinario covid-19.
Alternatività - Il congedo covid-19 deve essere fruito dal genitore alternativamente all’altro. Pertanto per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo in questione, oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia goduto per un figlio diverso.
Fruizione oraria - Il congedo può essere fruito, sia in forma giornaliera che oraria, da uno solo dei genitori oppure da entrambi, purché non vi sia sovrapposizione. Ne discende che la fruizione oraria del congedo è incompatibile con la fruizione, nello stesso giorno, del congedo in modalità giornaliera da parte dell’altro genitore convivente con il minore. La contemporanea fruizione del congedo da parte dei due genitori, nello stesso arco temporale, è invece possibile nel caso in cui il congedo, giornaliero o orario, sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave. ( Istruzioni dettagliate sono state fornite dall' INPS con la circ. n. 189 del 17.12.2021 )
Integrazioni salariali per i lavoratori Alitalia in amministrazione straordinaria ( art. 10 ) :
La Legge di conversione conferma la previsione, in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria, della possibilità di concedere un periodo complessivo di 12 mesi di trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalla normativa vigente per i dipendenti delle aziende commissariate, anche successivamente alla conclusione dell’attività del commissario, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022.
In relazione agli oneri delle prestazioni integrative del suddetto trattamento, a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, viene previsto un finanziamento di 212,2 mln di euro per il 2022.
Ulteriori trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 ( art. 11 ) :
Vengono riconosciute ulteriori 13 settimane di integrazioni salariali, senza contributo addizionale ai datori di lavoro che operano in settori non industriali, tutelati dal Fondo di Integrazione Salariale ( FIS ), dai Fondi di solidarietà bilaterali ( per entrambi assegno ordinario ) e dalla Cassa Integrazione in Deroga. Possono presentare domanda di accesso agli ammortizzatori esclusivamente i datori di lavoro che hanno esaurito le 28 settimane di ammortizzatori covid-19 previste dal Decreto Sostegni ( DL 41/2021 ).
Sono destinatari di ulteriori 9 settimane di cassa ordinaria COVID-19 le aziende tessili, di confezione di articoli di abbigliamento, in pelle e pelliccia e di fabbricazione di articoli in pelle e similari, a condizione che i datori di lavoro abbiano esaurito le 17 settimane di ammortizzatori sociali covid-19 previste dal DL Sostegni-bis. Anche in questo caso non è richiesto il contributo addizionale , con possibilità di pagamento diretto dell’INPS. In entrambi i casi è previsto il blocco dei licenziamenti per tutta la durata del trattamento richiesto. ( Istruzioni dettagliate sono stae fornite dall' INPS con la circ. n. 183 del 10.12.2021 )
Norma in materia di somministrazione di lavoro ( art. 11, c. 15 ) :
In sede di conversione è stato prorogato dal 31 dicembre 2021 al 30 settembre 2022 il regime transitorio introdotto dal D.L. “Agosto” per la somministrazione a termine di lavoratori assunti a tempo indeterminato. Viene così sospeso il limite legale di durata di 24 mesi della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore, ovvero del diverso limite previsto dai contratti collettivi.
La norma di esclusione non modifica il principio in base al quale, per il computo del limite nei contratti di lavoro a termine, si tiene conto anche di periodi di missione a tempo determinato svolti in regime di somministrazione dal lavoratore presso il medesimo datore di lavoro/utilizzatore.
Proroga indennità lavoratori aree crisi industriale complessa della Sicilia ( art. 11 c. 16 e 17 ) :
E’ prorogata al 31 dicembre 2021 l’indennità in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia, già beneficiari nel 2020 dell’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, qualora questi abbiano presentato la relativa richiesta nel corso del 2020.
Differimento dei termini per l’invio dei dati relativi al pagamento delle integrazioni salariali covid-19 ( art. 11-bis ) :
La norma inserita in sede di conversione prevede il differimento dei termini di decadenza scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021, relativi all’invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o il saldo dei trattamenti di integrazione salariale con causale covid-19. Il nuovo termine è fissato al 31 dicembre 2021.
Le domande già inviate alla data di entrata in vigore della disposizione, e non accolte in ragione del mancato rispetto del termine già vigente, sono considerate validamente presentate.
Rifinanziamento Fondo Nuove Competenze ( art. 11-ter ) :
La disposizione, introdotta in sede di conversione, prevede che le risorse del “ Fondo per l’attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione Europea nell’ambito del programma React EU “ possano essere destinate a favore dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive per finanziare specifici accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi i cui oneri, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico del Fondo Nuove Competenze.
Disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( art. 13 ; 13-bis e 14 ) :
Novità sono previste all’art. 14 in ordine all’adozione di provvedimenti degli organi di vigilanza per i contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Il Decreto Legge ha attribuito all’ Ispettorato il diritto/dovere di disporre la sospensione dell’attività quando riscontra che almeno il 10 % dei lavoratori presenti nel luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’acceso ispettivo, senza preventiva comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, nonché in caso di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all’ Alleg I del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 146/2021. ( Istruzioni in merito sono state fornite dall' Ispettorato con due circolari la circ. n. 3 del 9.11.2021 e circ. n. 4 del 9.12.2021
Nuovo obbligo di comunicazione per il lavoro occasionale – Con riferimento all’attività del lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, in sede di conversione è stato previsto che l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori diventi oggetto di preventiva comunicazione all’ Ispettorato territoriale del lavoro. A tale obbligo deve attenersi il committente seguendo le modalità operative dettate dall’art. 15, c. 3, del D.Lgs. n. 81/2015, in base alle quali, prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata all' Ispettorato territorialmente competente, mediante sms o posta elettronica. In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
Divieto a contrarre con la pubblica amministrazione - Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici. A tal fine, il provvedimento di sospensione è comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nonché al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, perché quest’ultimo possa adottare il provvedimento interdittivo.
La sospensione non sospende gli obblighi contributivi e retributivi - In base ad una ulteriore modifica apportata in sede di conversione, in caso di sospensione dell’attività lavorativa, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento.
Nuove funzioni per il preposto – La legge di conversione stabilisce l’obbligo per il preposto di vigilare sull’ osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali fornite dal datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di rilevazione di comportamenti non conformi, in ordine alle disposizioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti, interviene per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite, o nel caso in cui vengano riscontrate deficienze di mezzi e attrezzature di lavoro, o ogni altra condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, al preposto viene riconosciuto il potere/obbligo di interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti. I preposti, in caso di inosservanza di tali obblighi, sono penalmente perseguibili, con l’arresto fino a due mesi o l’ammenda da 491 a 1.474 euro. Il datore di lavoro, che ometta la nomina del preposto con tali compiti, è sanzionato con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6mila euro. Per le nuove attribuzioni, viene rinviata alla contrattazione collettiva la definizione di un compenso aggiuntivo alla retribuzione del preposto.
Appalti e nomina del preposto - Con riferimento agli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, in sede di conversione è stata inserita la previsione che obbliga i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori a indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.
Formazione estesa al datore di lavoro - Con la conversione in legge del DL 146/2021, oltre a dirigenti, preposti e lavoratori, anche il datore di lavoro è tenuto a svolgere l’attività di formazione e aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’omessa formazione è penalmente sanzionabile con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 oltre a poter comportare la sospensione dell’attività imprenditoriale ( qui la discrezionalità è rimessa al personale ispettivo chiamato a valutare la “ gravità “ della violazione ).
La conversione ha invece lasciato sostanzialmente immutato l’art. 13 che interviene su alcune disposizioni del decreto legislativo 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con l’obiettivo di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza e il coordinamento dei soggetti istituzionali tenuti a presidiare il rispetto delle norme di prevenzione. Tale finalità viene perseguita attraverso :
- L’ ampliamento delle competenze dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), il cui organico viene rafforzato con 1024 unità aggiuntive;
- L’ istituzione di comitati regionali di coordinamento preso ogni regione e provincia coordinati con la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro e con il Comitato per l’ indirizzo e il coordinamento nazionale dell’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza presso il Ministero della Salute;
- L’ istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro, alimentato dai dati forniti dai vari attori coinvolti nell’attività di vigilanza. La banca dati, gestita dall’ INAIL, intende fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia delle operazioni svolte.
Sull'argomento si segnala :
=> DL n 146/2021: Un primo bilancio sulle novità in materia di sicurezza sul lavoro
Interventi assistenziali degli enti di previdenza obbligatoria ( art. 15-bis ) :
In sede di conversione è stata definita una procedura di adozione, da parte degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, per iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione delle autorità sanitarie, ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto di emergenze sanitarie o eventi calamitosi, dichiarati dai Ministri competenti. La procedura prevede l’adozione di apposita delibera, corredata da una nota che dimostri la sussistenza dell’equilibrio economico finanziario dell’ente.
Fonte: Legge 17 dicembre 2021 n 215